Il Codice civile stabilisce come criterio generale di determinazione del valore al quale iscrivere le immobilizzazioni in bilancio, quello del costo di acquisto o di produzione (art.2426 del Codice civile).
Le immobilizzazioni, sia esse materiali che immateriali devono essere iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione che rappresenta il costo di acquisizione dell’immobilizzazione. In particolare si applica il costo di acquisto nel caso di acquisto dell’immobilizzazione da
, mentre si applica il costo di produzione nell’ipotesi di produzione effettuata
dell’azienda del bene ammortizzabile.
Il costo di acquisto è rappresentato, innanzitutto, dal prezzo
per l’acquisto del bene, risultante dal contratto o dalla fattura.
Al costo di acquisto vanno aggiunti tutti quegli
sostenuti dall’impresa al fine di poter utilizzare il bene come, ad esempio, le spese di
, montaggio, posa in opera, le imposte direttamente imputabili all'acquisto, ecc..
Gli sconti
esposti in fattura e gli sconti accordati dal fornitore per l’acquisto di determinati volumi di beni vanno a ridurre il
di acquisto. Per contro gli sconti cassa non incidono nella determinazione del costo di acquisto in quanto vanno considerati come proventi finanziari.
Il Codice civile precisa che il costo di
comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche i costi
, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
Il costo di produzione è rappresentato, innanzitutto da tutti i costi relativi alla
che l’impresa deve sostenere affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata.
In genere l’impresa provvede alla costruzione in economia di beni ammortizzabili per i quali non esiste un
.
tratto dal sito "
marchegianionline"