Tra le norme approvate dal Consiglio dei Ministri, rientranti nel Decreto Legge Rilancio vi è quello relativo all’ecobonus 110 per cento sulle ristrutturazioni. Si tratta di una maxi agevolazione fiscale, con l’obiettivo di rilanciare il settore dell’edilizia e quello delle riqualificazioni energetiche. L’incentivo ha valore per tutte le spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Ecobonus 110 per cento: come funziona
Il Decreto Rilancio, che ha visto la sua approvazione nei giorni scorsi, al suo interno ha previsto tutta una serie di norme per rilanciare gli investimenti privati e far ripartire l’occupazione, in forte crisi dopo la pandemia da Coronavirus. Il tutto è disciplinato all’articolo 128 del testo di legge ed è stato soprannominato Ecobonus 110 per cento. Viene indicato che queste agevolazioni sono rivolte per coloro i quali effettuino degli interventi per l’efficientamento energetico del proprio immobile, che determini un miglioramento di almeno due livelli della classe energetica dell’abitazione.
I tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico hanno previsto che un condominio può appaltare lavori per 100, avendo uno sconto da parte del fornitore, che a sua volta incassare la liquidità di quota 100 dalla banca, a cui viene girata un credito fiscale da 110. Un meccanismo complesso che può consentire in questo modo ai condomini di vedere effettuati i lavori gratis, alle imprese un pagamento certo dei lavori eseguiti e alle banche un margine del 10% che viene diviso in 5 anni.
I requisiti per usufruire dell’Ecobonus
Il bonus viene applicato, a norma del comma 10 dell’articolo 128, a tutti quegli interventi effettuati da condomini o sulle singole unità immobiliari che vengono adibite ad abitazione principale e da tutte le persone che operano al di fuori delle attività di impresa, della arti e professioni. Rientra in questo ambito pure gli interventi eseguiti dall’Istituto Autonomo Case Popolari o da tutti quegli enti che svolgono le medesime finalità sociali di quest’ultimo e che operano nel rispetto della legislazione europea. Le disposizioni non si applicano allorquando ci troviamo di fronte a spese sostenute dalle persone, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni per interventi sulle seconde case.

Interventi per gli impianti fotovoltaici
Il comma 5 dell’articolo 128 prevede che per l’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica si applicano le detrazioni del 110%, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. L’ammontare complessivo delle spese, non deve essere comunque superiore a 48000 euro e deve rientrare nel limite di spesa pari ai 2400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Il comma 6 del suddetto articolo statuisce tra le altre cose che le agevolazioni sono riconosciute anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, con la previsione dello stesso ammontare complessivo e che deve essere ricompreso nel limite di spesa di 1000 euro a KW. Importante aspetto sottolineato nei successivi comma 7 e 8 è che questi incentivi non possono essere cumulati con altri e che la fruizione di questi ultimi sia subordinata alla cessione a favore del Gestore dei Servizi Energetici, dell’energia non auto consumata.
Gli interventi sulle caldaie e per l’isolamento termico
Nel decreto rilancio sono contenute delle norme volte a sostituire le caldaie esistenti con degli impianti centralizzati a condensazione, con un importo massimo previsto di 30000 euro, che viene moltiplicato per ogni singola unità abitativa. Per le unità monofamiliari è consentita una spesa fino a 30000 euro, per la sostituzione di una caldaia con degli impianti centralizzati. Sono incluse nella cifra pure le spese per la rimozione dell’impianto vecchio, con la classe energetica che deve essere almeno quella A. Il testo esclude la possibilità che possano essere inserite delle caldaie, laddove prima non ne esisteva nessuna.
Infine è previsto un ecobus pure per l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (tetti), che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza corrispondente al 25% della stessa superficie. Le agevolazioni sono previste per un ammontare complessivo che non deve comunque eccedere i 60000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari facenti parte dell’edificio.
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