Il possessore di una cambiale deve presentarla per la riscossione nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.
Quando una cambiale ha la scadenza a vista, la presentazione della cambiale al debitore costituisce la richiesta di pagamento della stessa e deve essere effettuata entro un anno dall’emissione.
La cambiale deve essere pagata dall’emittente (se è un pagherò) o dal trattario (se è una tratta) nel luogo e all’indirizzo indicati sul titolo.
Il debitore, dopo aver estinto la cambiale effettuandone il pagamento, ha diritto a riceverla in restituzione debitamente quietanzata. Solitamente la quietanza viene apposta sulla facciata posteriore della cambiale.
Quasi tutte le cambiali vengono riscosse tramite banche. Queste, servendosi delle loro reti di filiali provvedono a far pervenire gli effetti nel luogo di pagamento o in una piazza a essa vicina. Il debitore, con la domiciliazione della cambiale segnala presso quale sportello bancario desidera pagarla. Per evidenti ragioni di comodità, indicherà la sede o la dipendenza della banca presso la quale dispone di un conto corrente.
E’ opportuno osservare che nell’incasso di una cambiale quasi sempre intervengono due banche: la prima banca, che opera sulla piazza di chi deve riscuotere la cambiale, è quella che la riceve per girata con l’incarico di incassarla.
La seconda banca, che opera sulla piazza del debitore la cui denominazione può essere stata indicata sul titolo (banca domiciliataria), provvede materialmente all’operazione di incasso per conto della prima banca.
Infatti, qualche giorno prima della scadenza, la banca domiciliataria invia al debitore della cambiale un avviso scritto, con l’invito ad eseguire il pagamento. Tale avviso di scadenza è spesso costituito da una fotocopia della cambiale, onde consentire facilmente al debitore di riconoscerla.
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