La cambiale è un titolo di credito all’ordine, ossia trasferibile mediante “girata”. La girata deve essere incondizionata e deve riguardare l’intero importo; è nulla la girata parziale, cioè limitata a una parte dell’importo indicato sulla cambiale stessa.
La girata è l’atto con cui una cambiale e tutti i diritti a essa inerenti vengono trasferiti da un soggetto ad un altro. Il soggetto che esegue la girata è detto girante, mentre quello che riceve la cambiale per effetto della girata è detto giratario.
Le girate si scrivono sul retro delle cambiali e possono essere distinte in due categorie:
1) le girate proprie, che trasferiscono da un soggetto ad un altro la proprietà della cambiale. Esistono due forme di girate proprie:
- girata in pieno: viene effettuata dal girante scrivendo sul retro della cambiale una breve frase con cui dichiara di trasferirla a un determinato soggetto; può esserne esempio un’espressione di questo tipo: “E per me (noi) pagate al signor ….(giratario)” seguita dalla località, dalla data della girata e dalla firma del girante;
- girata in bianco: viene effettuata dal girante con la semplice apposizione della propria firma sul retro della cambiale, senza designare il nuovo possessore del titolo. Questo rende la cambiale simile a un titolo al portatore, ossia trasferibile o incassabile attraverso la sola consegna del titolo;
2) girate improprie, che non trasferiscono la proprietà della cambiale.
La girata impropria più comune è la girata per l’incasso, con la quale il girante affida ad una banca l’incarico di provvedere per suo conto alla riscossione della cambiale. Essa viene scritta sul retro della cambiale come una normale girata in pieno, aggiungendo le parole “per l’incasso” oppure “valuta per l’incasso”.
La legge non fissa il numero massimo delle girate, che potrebbero esssere anche numerose. Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente a contenerle, si deve attaccare un foglio (detto foglio di allungamento) e proseguire su di esso.
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